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D.Lvo 10/08/2007 n. 163

Art. 3 - Specifiche tecniche di interoperabilità

1. Il sistema ferroviario transeuropeo nazionale è suddiviso nei sottosistemi definiti negli allegati IIa e IIb.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, per ogni sottosistema è applicata la relativa STI, ovvero le relative STI se un sottosistema è oggetto di più STI e una STI può abbracciare vari sottosistemi.

3. Le STI e le loro successive modifiche sono elaborate su mandato della Commissione sotto la responsabilità dell'ERA. Nella fase di elaborazione delle STI presso i gruppi di lavoro organizzati e guidati dall'ERA ai sensi degli articoli 3 e 12 del regolamento (CE) n. 881/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, partecipano, in relazione alle rispettive competenze, rappresentanti del Ministero dei trasporti e del Ministero delle infrastrutture. In particolare il Ministero delle infrastrutture è competente in materia di norme tecniche costruttive relative alle opere civili.

4. La conformità di ogni sottosistema alle STI è costantemente garantita nel corso dell'utilizzazione di ciascun sottosistema.

Art. 4 - Casi di deroga dall'applicazione delle STI

1. Una o più STI, incluse quelle relative al materiale rotabile, possono non essere applicate nei casi e nelle condizioni seguenti:

a) per un progetto di realizzazione di una nuova linea o di ristrutturazione di una linea esistente o per ogni elemento di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che si trovi in uno stadio avanzato di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione delle STI;

b) per un progetto di rinnovamento o di ristrutturazione di una linea esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti dalle STI sono incompatibili con quelli della linea esistente;

c) per un progetto di realizzazione di una nuova linea o per un progetto concernente il rinnovamento o la ristrutturazione di una linea esistente realizzato nel territorio dello Stato quando la rete ferroviaria di quest'ultimo è interclusa o isolata, per la presenza del mare, dalla rete ferroviaria del resto della Comunità;

d) per ogni progetto concernente il rinnovamento, l'estensione o la ristrutturazione di una linea esistente, quando l'applicazione delle STI compromette la redditività economica del progetto e/o la coerenza del sistema ferroviario nazionale;

e) quando, in seguito ad un incidente o ad una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentono dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI corrispondenti;

f) per vagoni in provenienza o a destinazione di un Paese terzo nel quale lo scartamento dei binari è diverso da quello della principale rete ferroviaria della Comunità.

2. Il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, ad esclusione dei casi di cui al comma 1, lettera f), anche su proposta di un gestore dell'infrastruttura, di un impresa ferroviaria o di un ente appaltante, sentita preliminarmente l'Agenzia per gli aspetti riguardanti la sicurezza della circolazione, può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 comunicando alla Commissione europea la proposta motivata di deroga. Detta proposta è corredata di un fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle parti di esse che si chiede di non applicare e le corrispondenti specifiche tecniche che si ritiene di applicare.

3. Il Ministero dei trasporti comunica a tutte le parti interessate le deroghe autorizzate dalla Commissione europea e le eventuali raccomandazioni della Commissione stessa sulle specifiche che devono essere applicate.

Art. 5 - Componenti d'interoperabilità

1. I componenti di interoperabilità sono considerati conformi ai pertinenti requisiti essenziali se muniti della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, i cui elementi sono indicati nell'allegato IV.

2. Ogni componente di interoperabilità è sottoposto alla procedura di valutazione di conformità e di idoneità all'impiego indicata nella pertinente STI ed è munito del relativo certificato.

3. Si ritiene che un componente d'interoperabilità soddisfi i requisiti essenziali se è conforme alle condizioni stabilite dalla relativa STI o alle specifiche europee elaborate per soddisfare tali condizioni. I componenti di interoperabilità sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione da parte degli utilizzatori, atti ad accertare e garantire, nel tempo, il mantenimento dei requisiti essenziali.

4. La valutazione di conformità o di idoneità all'impiego del componente d'interoperabilità è effettuata da un organismo notificato a richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea.

5. La dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità è redatta, prima dell'immissione sul mercato, dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, applicando le disposizioni previste dalle STI.

6. Se i componenti d'interoperabilità sono oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego di cui al presente decreto deve indicare che i componenti d'interoperabilità rispondono anche ai requisiti di queste altre direttive.

7. Gli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, qualora non assolti dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità europea, sono a carico di chiunque immette sul mercato i componenti d'interoperabilità o assemblea i medesimi componenti o parti degli stessi di diversa origine, o fabbrica i componenti per uso proprio.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilità privi di requisiti essenziali o con irregolare dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego o privi della stessa è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque installa ed utilizza componenti di interoperabilità in modo difforme dalla loro destinazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non ostano all'immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni.

11. Se un gestore dell'infrastruttura, un'impresa ferroviaria o un ente appaltante, constata che un componente di interoperabilità, munito della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla sua destinazione rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta, per quanto di competenza, ogni misura urgente necessaria per limitarne il campo di applicazione o per vietarne l'impiego, ed informa immediatamente il Ministero dei trasporti e l'Agenzia.

12. Qualora l'Agenzia, anche su indicazione di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria o di un ente appaltante, ritenga che un componente di interoperabilità, munito della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla sua destinazione, rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta le misure necessarie per limitarne il campo di applicazione, per vietarne l'impiego o finalizzate a ritirarlo dal mercato ed informa immediatamente il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture per i profili tecnici di competenza, esponendone i motivi e precisando, in particolare, se la non conformità deriva da un'inosservanza dei requisiti essenziali, da una scorretta applicazione delle specifiche europee (a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche) o da una carenza delle specifiche europee. In quest'ultimo caso la comunicazione è inviata anche al Ministero dello sviluppo economico.

13. Il Ministero dei trasporti informa immediatamente la Commissione europea delle misure adottate e delle motivazioni di cui al comma 12.

14. Il Ministero dei trasporti adotta, nei casi di cui al comma 12, provvedimenti conformi alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea.

15. Qualora risulti, anche su indicazione dell'Agenzia, di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un ente appaltante o di un fabbricante, che determinate specifiche europee utilizzate, direttamente o indirettamente, ai fini delle attività regolate dalle direttive non soddisfano i requisiti essenziali, il Ministero dei trasporti richiede alla Commissione l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11 delle direttive.

16. Nei casi di irregolarità di cui al comma 8 e, comunque, in tutti i casi in cui risulti che il componente di interoperabilità non è conforme ai requisiti essenziali o non è idoneo all'impiego, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o l'utilizzatore del componente provvedono alla sua regolarizzazione ai sensi del presente decreto. Qualora la non conformità persista si procede in conformità a quanto riportato ai commi 12, 13 e 14.

17. I provvedimenti di cui ai commi 11, 12 e 14 sono motivati e comunicati al fabbricante o ai suoi mandatari stabiliti nell'Unione europea e all'utilizzatore, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti.

Art. 6 - Sottosistemi

1. Si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo nazionale muniti della dichiarazione CE di verifica di cui all'allegato V.

2. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, al momento in cui i sottosistemi sono integrati nel sistema, la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati.

3. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, la gestione e il mantenimento dei sottosistemi conformemente ai relativi requisiti essenziali ricorrendo, a tale fine, alle procedure di valutazione e di verifica previste nelle pertinenti STI strutturali e funzionali. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie verificano, al momento della messa in servizio e in seguito regolarmente, che i sottosistemi siano gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali ad essi applicabili.

4. La verifica dell'interoperabilità nel rispetto dei requisiti essenziali di un sottosistema di natura strutturale costitutivo dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale è compiuta con riferimento alle relative STI, se esistenti.

5. La dichiarazione CE di verifica di cui al comma 1 è redatta, prima che il sottosistema sia immesso in servizio, dall'ente appaltante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, previo svolgimento della procedura di verifica CE di cui all'allegato VI.

6. La procedura di verifica CE è effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 2 delle direttive da un organismo notificato, a richiesta dell'ente appaltante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. Detta procedura comprende anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella relativa STI e nei registri di cui all'articolo 12.

7. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea che richiede a un organismo notificato di istruire la procedura di verifica CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello stesso organismo la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche del sottosistema.

8. All'organismo notificato compete la preparazione della documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione CE di verifica di cui all'allegato VI. La documentazione tecnica deve contenere tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema, nonchè eventual- mente tutti i documenti che attestano la conformità dei componenti di interoperabilità. Essa deve anche contenere tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di utilizzazione, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e riparazione.

 

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